Statuto della Fondazione "Milano per la Scala Ente Filantropico"

Statuto


1. DENOMINAZIONE

E' costituita la Fondazione "MILANO PER LA SCALA Ente Filantropico".

La Fondazione ha natura di ente filantropico del Terzo settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017, artt. 37, 38, 39 e successive modifiche e integrazioni.

È fatto obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "ente filantropico".


2. SEDE

La Fondazione ha sede in Milano, inizialmente all'indirizzo determinato in atto costitutivo e poi determinato, in caso di modifica, dal Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento della sede è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e nei trenta giorni successivi, il relativo verbale dovrà essere depositato presso il Registro Unico degli enti del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.


3. SCOPO, ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE, ATTIVITA' ACCESSORIE E RACCOLTA FONDI

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro.

La Fondazione si propone di svolgere attività umanitarie solidaristiche e di utilità sociale e di interesse generale così come riconosciute e qualificate all'articolo 37 del D.lgs. n. 117/2017 al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno delle attività culturali e artistiche della Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di promuovere e favorire concrete iniziative di beneficenza e di promozione culturale e sociale, individuate dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei settori di attività di cui all'articolo 5

- comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che possano contribuire, direttamente o indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

L'attività di erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere, ed infine la gestione del patrimonio e la destinazione dei fondi, è svolta dalla Fondazione nel rispetto dei seguenti principi:

- la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo, nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente Statuto;

- la Fondazione incentiva e agevola donazioni da persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali e, nel rispetto della propria autonomia, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione, inclusi enti del terzo settore, imprese e cittadini;

- la Fondazione adotta procedure nella selezione dei propri partner e dei progetti da finanziare, al fine di ottimizzare le risorse ed il relativo impatto;

- la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di verità, trasparenza, eticità e correttezza, nel rispetto delle specifiche linee guida indirizzate agli enti del

Terzo settore, dando evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso;

- la Fondazione rende pubblici, mediante inserimento nel proprio sito internet, nel proprio bilancio sociale e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, i progetti sostenuti nell'ambito della propria attività istituzionale.

In particolare, la Fondazione intende sostenere mediante la propria attività di erogazione di denaro, beni o servizi, il Teatro alla Scala di Milano che attua attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D .lgs. 117/2017.

A tal fine, in conformità all'art 38 del Codice del terzo Settore, la Fondazione interviene a favore degli enti beneficiari con il finanziamento di singoli progetti ed anche realizzando forme articolate di sostegno, attraverso una equilibrata combinazione di erogazioni di denaro e di servizi nonché di attività di investimento, al fine di favorire da parte loro l'acquisizione di autonomia operativa e di stabile sostenibilità.

La Fondazione potrà svolgere ogni attività idonea al conseguimento del suo scopo senza limitazioni di sorta, sia direttamente, sia per il tramite di Comitati o altri enti all'uopo promossi e sovvenuti dalla Fondazione, sia in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati, sia concorrendo al patrimonio della Fondazione "Teatro alla Scala" a sensi e ai fini dell'art. 3 .3 dello statuto di tale Fondazione.

In dettaglio la Fondazione sostiene e promuove le attività di interesse generale indicate dal D.lgs. 117/2017 - articolo 5 - 2° comma alle lettere d, f, g, i, j, k, 1, m, u, e precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, aiiistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sodale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.lgs. 117 /2021;

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, a tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con 1 sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate a sensi di legge.

Lo scopo della Fondazione si realizza anche attraverso concessione di contributi, premi, sovvenzioni, borse di studio e organizzazione di manifestazioni, purché preordinate al suo conseguimento.


4. PATRIMONIO E MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;

c) da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le sia pervenuto a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge;

d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione dovrà attenersi ai seguenti principi:

- la Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore;

- nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i seguenti criteri: adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio; efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi; ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

a) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;

b) dei redditi del patrimonio;

c) delle somme pervenute alla Fondazione da terzi a qualsiasi titolo, non destinate a patrimonio;

d) dei contributi ed erogazioni liberali di sostenitori ed aderenti;

e) dei proventi delle attività svolte dalla Fondazione per il raggiungimento del s\io' scopo;

f) delle somme derivanti da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ln particolare, per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione intende utilizzare principalmente le risorse derivanti da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, raccolte fondi e rendite del patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.lgs. 117/2017.


5. ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- l'Organo di Controllo monocratico e Revisione legale.


6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri, da un minimo di dieci a un massimo di diciotto, di cui è membro di diritto il Sovrintendente al Teatro alla Scala tempo per tempo vigente.

Il Consiglio provvede alla propna rigenerazione ogni triennio mediante cooptazione dei Consiglieri a qualsiasi titolo cessati o di nuovi membri fino al numero massimo di Consiglieri suindicato e nel rispetto della rappresentanza degli aderenti.

In sede di cooptazione ogni consigliere potrà votare tanti candidati quanti sono i consiglieri da nominare; saranno nominati i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di una candidatura unica, varrà il voto favorevole della maggioranza del Consiglio regolarmente costituito.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del co-dice civile.

Gli amministratori, i direttori, il Sindaco unico e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

I Consiglieri resteranno in carica sino alla redazione e approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello in cui sono stati nominati.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I consiglieri cessati nel periodo di carica, possono essere sostituiti, per il restante periodo, con cooptazione da parte del consiglio ed i consiglieri così cooptati scadono alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.


7. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinarlia e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi e determina le categorie degli Aderenti e l'ammontare delle contribuzioni annue per ciascuna categoria di Aderenti;

b) redige e pubblica al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio dell'esercizio e la relazione annuale sulle attività svolte previa approvazione dei medesimi da parte del Consiglio; approva il preventivo per l'esercizio successivo entro il 30 novembre di ogni anno;

c) nomina il Presidente, uno o più Vicepresidenti dei quali uno vicario;

d) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

e) amministra il patrimonio della Fondazione;

f) predispone i regolamenti della Fondazione quali eventualmente (i) per le nomine dei Consiglieri e (ii) degli Aderenti alla Fondazione;

g) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico, in confonnità alle norme di diritto privato, con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge;

h) nomina, se del caso, il Segretario Generale ed il Tesoriere della Fondazione e ne determina compiti e funzioni, nonché il trattamento giuridico ed economico con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge;

i) istituisce commissioni e comitati per attività particolari della Fondazione, designandone i componenti e stabilendone i regolamenti con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge;

l) delibera le modifiche allo statuto e le iscrive al Runts nei modi di legge;

m) determina, ai sensi dell'art. 6, il numero dei suoi componenti e provvede alle eventuali conseguenti nomine nel rispetto della rappresentanza degli Aderenti.

Il Consiglio, fatti salvi i poteri di legge e quelli di cui ai punti a, b, c, e ed m, può delegare gli altri poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge; inoltre può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

Il Consiglio può proporre all'Adunanza degli Aderenti la nomina di un Presidente d'onore.


8. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione, con qualsiasi mezzo che dia prova della ricezione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima con le medesime modalità.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.

Per la validità delle deliberazioni - anche senza convocazione formale - occorre per il quorum costitutivo: la presenza effettiva, anche per teleconferenza, di più di un terzo dei suoi componenti in carica e del Sindaco unico; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti anche per le deliberazioni straordinarie di modifica statutaria .

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Gli aventi diritto ad intervenire dovranno essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti dovranno dichiararsi sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di· percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione, se nominato; altrimenti, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Alle riunioni del Consiglio può paiiecipare il Presidente Onorario se nominato.


9. PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio fra i subi membri.

Il Presidente mantiene tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del suo mandato consiliare ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge; presiede altresì l'annuale Adunanza degli Aderenti.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e categorie di atti e nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vicepresidente vicario, se nominato, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.


10. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE - ADUNANZA DEGLI ADERENTI

Le persone e gli enti interessati all'attività della Fondazione possono partecipare mediante contribuzioni annue determinate dal Consiglio; tali soggetti sono definiti Aderenti e sono suddivisi in categorie differenziate fra loro nei requisiti soggettivi di appartenenza e nella misura della contribuzione annua secondo quanto definito dal Consiglio.

Gli Aderenti, quale che ne sia la categoria, hanno diritto di essere informati delle iniziative e delle attività della Fondazione.

A ciascunà categoria di Aderenti è garantita una rappresentanza in Consiglio.

Gli Aderenti si riuniscono annualmente in Adunanza àlla quale il Consiglio illustra il bilancio dell'esercizio e la relazione annuale sull'attività svolta e sulle prospettive per l'anno seguente.

L'Adunanza si raduna almeno annualmente ed è convocata dal Presidente della Fondazione su delibera del Consiglio di Amministrazione.


11. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo è monocratico e il Sindaco unico viene nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Sindaco unico resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Al Sindaco unico si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Il Sindaco unico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. L'obbligo della revisione legale - dei conti cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Alternativamente, il Consiglio di Amministrazione, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e dietro parere motivato del Sindaco Unico, può affidare la revisione legale dei conti della Fondazione ad un Revisore o ad una società di revisione, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Sindaco unico esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Il Sindaco unico può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Sindaco unico può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.


12. GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche di Consigliere, Presidente e Vicepresidente sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per Io svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica.


13. ESERCIZIO FINANZIARIO BILANCI E LIBRI CONTABILI

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di approvare annualmente il bilancio di esercizio da pubblicare annualmente al RUNTS entro il mese di giugno dell'anno successivo.

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio in conformità a quanto previsto all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione nei casi previsti all'art. 14 del D. Lgs. 117/20127, redige il Bilancio sociale secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle po-litiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della Revisione legale se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività non istituzionali nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.


14. SCIOGLIMENTO

Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione si estingue.

In caso di scioglimento o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a sensi di legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del citato D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, che potrà essere scelto fra i suoi membri.


15. NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e quelle in tema di Enti del

Terzo Settore con particolare riferimento a quanto previsto per gli Enti Filantropici.

f) Giuseppe Faina

f) Maddalena Ferrari Notaio



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